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Le Leggi del Re
Le Leggi del Re
Edizione Ufficiale per i Cittadini di AlterEgo
Proemio "Siate avvisati, o voi che varcate le soglie del Regno di Sire Ennon. Le parole seguenti non sono semplici suggerimenti, ma volontà espressa del Re, la cui autorità si estende su ogni creatura che abita questi territori. Che la giustizia prevalga e che la pace regni; ma sappiate che la trasgressione verrà sempre punita con giusto rigore."
Indice
- Articolo I – Onore e FedeltàRe, Gerarchia, Obbedienza
- Articolo II – Disposizioni sulle Armi e sulla ViolenzaPorto D'armi, Diritto, Combattimenti, zone
- Articolo III – Ordine e GiustiziaGuardie, Inquisitori, tribunale, pena
- Articolo IV – Vita e Doveri del CittadinoCibo, animali, creature
- Articolo V – Comportamento e LimosineParolacce, bestemmie, doni
- Articolo VI – Missioni, Duelli e MagiaMissioni, Morg, Master, duelli, combattimento, negromanzia
- Articolo VII – Legge e Punizioni ComuniReati, furto, truffa, riti oscuri, negromanzia, grazia
- Articolo VIII – ValiditàRe, sovrano, consiglieri, gilde, congreghe
Articolo I – Onore e Fedeltà
I.1. Fedeltà al Re
- Ogni suddito, dal più umile dei contadini al più valoroso dei cavalieri, deve giurare fedeltà al Sovrano e ai suoi rappresentanti. Tradire il Re equivale a tradire l’intero Regno.
- La parola del Re è legge, e le sue decisioni sono inappellabili.
I.2. Gerarchia e Rispettabilità
- I Consiglieri vigilano sui domini, le Guardie custodiscono l’ordine e amministrano la Giustizia.
- Chiunque possegga un titolo nobiliare o un grado di rilievo (Capicongrega, Vassallo, ecc.) deve onorarlo con comportamento esemplare.
I.3. Obbedienza e Cortesia
- Si addice a ogni suddito l’uso del “Voi” e la deferenza verso i più alti ranghi.
- Le offese gratuite e l’arroganza non trovano spazio in un regno basato sull’onore.
Articolo II – Disposizioni sulle Armi e sulla Violenza
II.1. Porto d’Armi
- Solo chi abbia ricevuto il beneplacito delle Guardie può portare armi in pubblico senza incorrere in sanzioni.
- Chiunque brandisca un’arma in luoghi non appropriati o la usi contro un innocente verrà punito severamente.
II.2. Diritto di Combattere
- Il conflitto è ammesso laddove vi sia un motivo legittimo (guerre, duelli d’onore, difesa personale, missioni ufficiali).
- Uccidere o ferire senza giusta causa è reato grave contro la Corona e la volontà divina.
II.3. Zone di Tregua
- Alcune terre sono sacre o destinate alla pace (aree protette, templi, luoghi di ritrovo). Combattervi è proibito e considerato oltraggio all’autorità del Re.
Articolo III – Ordine e Giustizia
III.1. Custodi della Legge
- Le Guardie hanno facoltà di arrestare e scortare in catene coloro che violano queste Leggi.
- Gli Inquisitori, in piena imparzialità, esaminano le accuse e stabiliscono le pene, fino all’esilio o alla prigionia perpetua.
III.2. Tribunale e Pena
- Ogni reato, dall’offesa minore al tradimento, sarà giudicato: le pene variano dalla multa pecuniaria all’esilio dal Regno.
- L’ostacolare il lavoro delle Guardie o interferire con le indagini dell’Inquisizione è un crimine punito con severità raddoppiata.
III.3. Rapporti tra i Regni, i domini e le città
- Sebbene i domini e le città abbiano ciascuno una propria gerarchia, tutti riconoscono la supremazia del Re.
- Le controversie tra le regioni devono essere gestite con diplomazia o, se necessario, sottoposte al giudizio supremo del Sovrano.
Articolo IV – Vita e Doveri del Cittadino
IV.1. Cibo e Sostentamento
- Ogni suddito è tenuto a procurarsi il nutrimento per sé e per i propri cari. Morire di stenti è considerato atto di trascuratezza grave: la Corona non tollera l’abbandono di alcuno, ove non imputabile a calamità.
- L’accaparramento illecito di risorse (furti, truffe sul mercato) costituisce crimine contro la comunità.
IV.2. Ruoli, Mestieri e Congreghe
- I cittadini possono affiliarsi alle Congreghe (gilde degli artigiani, guaritori, guerrieri, maghi, ecc.) per lavorare onestamente e servire il Regno.
- L’ingresso in una Congrega richiede addestramento, esami di merito e rispetto delle gerarchie interne.
IV.3. Animali e Creature
- Il possesso di bestie da soma, cavalli, falchi o altre creature è concesso soltanto previo consenso della Gilda degli Allevatori (o altra autorità designata).
- È vietato impiegare animali come strumenti d’offesa, salvo per eventi bellici regolarmente approvati.
Articolo V – Comportamento e Limosine
V.1. Rispetto e Decoro
- Il linguaggio scurrile, l’oltraggio alla religione del Regno o l’uso di gesti sconci in piazza sono puniti con multa o arresto, secondo la gravità.
- Schernire un dignitario o un ospite forestiero senza ragione è un atto di slealtà punibile.
V.2. Offerte e Doni
- Le gesta di generosità e i doni verso i meno fortunati sono lodati.
- Chi si approfitta della bontà altrui (estorsioni, truffe, mendicanza molesta) subisce la giusta collera delle Guardie.
V.3. Proprietà e Confini
- Ogni cittadino deve rispettare le terre del prossimo: non devastare campi, non depredare bestiame, non vandalizzare case o botteghe.
- Contese di confine e dispute su proprietà vanno risolte davanti a un rappresentante autorizzato (Guardia o Inquisitore).
Articolo VI – Missioni, Duelli e Magia
VI.1. Missioni
- Solo i Consiglieri, in nome del Re, possono indire “missioni” ufficiali. Chi ostacola tali missioni o vi partecipa in modo illecito verrà posto sotto giudizio reale.
VI.2. Duelli d’Onore
- Ammessi previa dichiarazione formale di sfida, alla presenza di un arbitro neutrale (Guardia o membro riconosciuto dalla Corte Reale).
- Ci si ferma al "primo sangue". Uccidere l’avversario durante un duello non autorizzato costituisce omicidio e sarà punito di conseguenza.
VI.3. Arti Magiche
- La pratica della magia, in qualunque forma, è consentita solo a coloro che abbiano ottenuto il permesso del Re o che facciano parte di congreghe mistiche riconosciute.
- Sortilegi proibiti, negromanzia o maledizioni contro innocenti ricadono nella categoria dei crimini capitali.
Articolo VII – Legge e Punizioni Comuni
VII.1. Elenco di Reati e Pene
- Offesa Minore (ingiuria, minaccia lieve): multa in scudi o arresto breve (fino a 5 giorni).
- Attacco non giustificato: arresto fino a 7 giorni; in caso di morte del ferito, esilio temporaneo o perpetuo.
- Furto e Truffa: arresto variabile, da 5 a 15 giorni, più risarcimento.
- Tradimento e Alto Tradimento: esilio perpetuo o pena estrema (a discrezione del Sovrano).
- Bestemmia: esilio perpetuo.
- Riti magici aggressivi non autorizzati: arresto variabile, da 5 a 15 giorni. In casi particolarmente gravi, consegna all’Inquisizione per processi di stregoneria.
VII.2. Recidiva
- Le pene possono raddoppiare o triplicare se il reo è recidivo. In casi estremi si procede con l’esilio a vita.
VII.3. Rito di Grazia
- In rare circostanze, il Re può concedere la Grazia a un condannato, se dimostra pentimento sincero e se il gesto favorisce la stabilità del Regno.
Articolo VIII – Validità
VIII.1. Sovranità del Re
- Queste Leggi emanano dalla volontà del Sovrano e restano in vigore fino a eventuali modifiche proclamate nelle pubbliche piazze.
- Ignoranza della Legge non costituisce scusante: ogni cittadino ha il dovere di conoscerla.
VIII.2. Giuramento di Obbedienza
- Entrando nel Regno, ogni forestiero e ogni nuovo suddito giura di rispettare queste Leggi.
- La violazione volontaria equivale a sfidare l’autorità del Re e verrà sanzionata.
VIII.3. Pubblicazione e Aggiornamenti
- È dovere dei Consiglieri e dei Maestri di Gilda divulgare tali decreti presso le rispettive terre e congreghe.
- Ogni nuova disposizione sarà affissa all’Albo delle Leggi del Re, così che tutti possano prenderne visione.
“Che queste tavole di Legge custodiscano la pace e l’armonia tra i nostri popoli. A chiunque le infrangerà, il Re riserva un giudizio equo ma inesorabile.” (cit. "Le Leggi del Re")
In nome di Sua Maestà,
Re Ennon
"Le Leggi del Re" v.1.1
© Copyright www.giocodiruolo.org - Ultimo aggiornamento del 16-02-2025
Si ringrazia la Somma Inquisitrice Soraya e il Cavaliere Doson per il contributo essenziale nella stesura di questi regolamenti.
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